Art. 559 c.p.c.Custodia dei beni pignorati

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[1]Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti, senza diritto a compenso.

[2]Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art559 · fonte su Normattiva