Art. 559 c.p.c. — Custodia dei beni pignorati
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[1]Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti, senza diritto a compenso.
[2]Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva