Art. 559 c.p.c. — Custodia dei beni pignorati
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[1]Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
[2]Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. ((Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore)). 113a ((Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.))113a
[3]((Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.))113a
[4]((Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto)).113a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2006
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Testo vigente dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006 · versione 118 su Normattiva