Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio. 88 <!-- pag. 89 -->
Cass. civ. n. 4494/2026Sez. 3Rv. 677756-02
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 585 Codice di procedura civileart. 586 Codice di procedura civile
Precedenti: 666284-01, 664820-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.
Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 4501/2026Sez. 3Rv. 677789-01
Riguarda ancheart. 618 Codice di procedura civileart. 624 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 621629-01, 643828-01, 656163-01, 618153-01
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Cause tipiche di estinzione - Tassatività - Disciplina - Estensione ai provvedimenti di improseguibilità per ragioni di merito - Esclusione - Conseguenze - Accertamento dell'inesistenza del credito pignorato ex art. 549 c.p.c. - Conseguente declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO In genere.
Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Cass. civ. n. 4037/2026Sez. 3Rv. 677755-01
Riguarda ancheart. 549 Codice di procedura civileart. 629 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civileart. 631 Codice di procedura civile
Precedenti: 670402-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di collaboratore di giustizia - Mancata indicazione del cd. “polo residenziale fittizio” - Notificazione del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. - Validità - Condizioni - Tutela del destinatario - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Necessità.
In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.
Cass. civ. n. 3305/2026Sez. 3Rv. 677811-01
Riguarda ancheart. 12 d.l. 8/1991art. 143 Codice di procedura civileart. 650 Codice di procedura civile
Precedenti: 674763-01, 652237-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Cass. civ. n. 1485/2026Sez. 3Rv. 677748-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 2913 Codice civileart. 619 Codice di procedura civile
Precedenti: 626019-01, 626020-01, 629055-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza di accoglimento - Natura costitutiva - Conseguenze - Efficacia - Dal passaggio in giudicato - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).
Cass. civ. n. 33927/2025Sez. 3Rv. 677249-01
Riguarda ancheart. 282 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 668268-01, 607307-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 32376/2025Sez. 3Rv. 677181-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Natura definitiva o sommaria - Criterio discretivo - Conseguenze in punto di impugnazione.
Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione 93 <!-- pag. 94 --> ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-02
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 624 Codice di procedura civile
Precedenti: 644810-01, 662513-01
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).
Cass. civ. n. 31447/2025Sez. 3Rv. 677179-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civileart. 654 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civileart. 648 Codice di procedura civile
Precedenti: 675457-01, 656178-01, 656889-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).
Cass. civ. n. 31449/2025Sez. 3Rv. 677180-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 655494-01, 663731-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell’opposizione - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 31334/2025Sez. 3Rv. 677172-03
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell’esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31354/2025Sez. 3Rv. 677173-01
Riguarda ancheart. 487 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civileart. 549 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).
Cass. civ. n. 29059/2025Sez. 3Rv. 676855-01
Riguarda ancheart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 652835-03, 596348-01, 644190-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento – Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Cass. civ. n. 29063/2025Sez. 3Rv. 676791-01
Riguarda ancheart. 480 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666303-01, 671817-01
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di beni indivisi - Divisione cd. endoesecutiva - Natura - Autonomia e connessione funzionale e strutturale - Conseguenze - Divisione definita con cessazione della materia del contendere - Rimedio esperibile avverso tale pronuncia - Appello.
Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..
Cass. civ. n. 27406/2025Sez. 2Rv. 676455-01
Riguarda ancheart. 308 Codice di procedura civileart. 323 Codice di procedura civileart. 600 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civile
Precedenti: 670382-01, 673057-01, 662203-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento. 88 <!-- pag. 89 --> La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.
Cass. civ. n. 27374/2025Sez. 3Rv. 676572-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 619 Codice di procedura civileart. 1 legge 742/1969art. 3 legge 742/1969art. 92 r.d. 12/1941
Precedenti: 646831-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità. · FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.
In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 24721/2025Sez. 1Rv. 676363-01
Riguarda ancheart. 473 Codice di procedura civileart. 618 Codice di procedura civile
Precedenti: 674485-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Mancata notifica del titolo in forma esecutiva - Pregiudizio "autoevidente" al diritto di difesa del debitore - Sussistenza - Fondamento - Proposizione dell’opposizione - Sanatoria - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.
Cass. civ. n. 21838/2025Sez. 3Rv. 675457-01
Riguarda ancheart. 479 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civile
Precedenti: 669114-01, 671165-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".
Cass. civ. n. 21832/2025Sez. 3Rv. 675451-01
Riguarda ancheart. 475 Codice di procedura civile
Precedenti: 669114-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atto di citazione - Nullità per vizio della vocatio in ius - Rinnovazione - Sanatoria ex tunc - Conseguenze - Tempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Originaria notificazione - Rilevanza. 216 <!-- pag. 217 --> In caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., la rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius comporta la sanatoria ex tunc della nullità anche sotto il profilo processuale, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione, rileva il momento della notificazione dell'originaria citazione.
Cass. civ. n. 21286/2025Sez. 3Rv. 675909-01
Riguarda ancheart. 164 Codice di procedura civile
Precedenti: 653767-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).