Art. 618-bis c.p.c. — Procedimento
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[1]Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
[2]Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 1 marzo 2006 · versione 21 su Normattiva