Art. 630 c.p.c.Inattivita' delle parti

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[1]Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

[2]L'estinzione e' dichiarata dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio. Se il processo e' stato proseguito o riassunto ed e' stato eseguito un provvedimento del giudice, l'estinzione non puo' essere dichiarata.

[3]Si applica la disposizione dell'articolo 308.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art630 · fonte su Normattiva