Art. 630 c.p.c.Inattivita' delle parti

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[1]((Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

[2]L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dell'udienza.

[3]Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 24 dicembre 1981 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art630 · fonte su Normattiva