Art. 631 c.p.c. — Mancata comparizione all'udienza
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[1]((Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti.
[2]Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
[3]Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 2006 · versione 10 su Normattiva