Art. 631 c.p.c.Mancata comparizione all'udienza

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[1]((Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti.

[2]Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

[3]Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 2006 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art631 · fonte su Normattiva