Art. 64 c.p.c. — Responsabilita' del consulente
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[1]Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
[2]In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' condannato al giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli e' inoltre al risarcimento dei danni causati alle parti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva