Art. 64 c.p.c.Responsabilita' del consulente

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[1]Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

[2]In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' condannato al giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli e' inoltre al risarcimento dei danni causati alle parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art64 · fonte su Normattiva