Art. 65 c.p.c.Custode

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[1]La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

[2]Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art65 · fonte su Normattiva