Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potestà del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorché non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricorrente vittorioso di richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al solo scopo di ottenere la condanna del soccombente alle spese - Lamentata disparità di trattamento rispetto al resistente nonché lesione del diritto di azione - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669- octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.
Riguarda ancheart. 703 Codice di procedura civile
Arbitrato - Clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare nel solo caso di arbitrato rituale, e non anche in caso di arbitrato irrituale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla piena tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare - Questione di mera interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, spettante al giudice comune - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibiltà della questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura civile, 669-quinquies, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e 669-octies, quinto comma, nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti la questione, come prospettata, non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principî di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Riguarda ancheart. 669-quinquies Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - OBBLIGO DI ASTENSIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - INCOMPATIBILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' NEL PROCESSO PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi allorche' abbia conosciuto della causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al giudizio di merito - e 669-octies cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di incompatibilita' alla trattazione e decisione del giudizio di merito costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di merito - in quanto analoga questione e' stata gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 326 del 1997; le considerazioni ivi svolte assumono valenza generale estensibile anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ. e non sono stati addotti motivi ulteriori a sostegno dei denunziati vizi di illegittimita' costituzionale. - S. n. 326/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA' AD ESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI - SVOLGIMENTO DELLA FASE DI MERITO DEL GIUDIZIO, IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiche' l'assunto circa la non reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, e' stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non puo' essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilita' dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte gia' chiarito la "selettivita'" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 669-septies Codice di procedura civile