Art. 678 c.p.c. — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
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[1]Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.
[2]Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva