Art. 678 c.p.c.Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

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[1]Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.

[2]Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art678 · fonte su Normattiva