Art. 678 c.p.c.Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

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[1]((Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

[2]Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

[3]Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art678 · fonte su Normattiva