Art. 807 c.p.c.
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[1]Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
[2]Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva