Art. 807 c.p.c.
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[1]Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
[2]((La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente)).
[3]Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva