Art. 807 c.p.c.

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[1]Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

[2]((La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente)).

[3]Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art807 · fonte su Normattiva