Art. 815 c.p.c. — Ricusazione degli arbitri
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[1]La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
[2]La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva