Art. 815 c.p.c.Ricusazione degli arbitri

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[1]La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.

[2]((La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni)).

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art815 · fonte su Normattiva