Art. 815 c.p.c. — Ricusazione degli arbitri
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[1]La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
[2]((La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva