Art. 816 c.p.c. — Sede dell'arbitrato
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[1]Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto successivo, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
[2]In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.
[3]Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.
[4]Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.
[5]Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, prima della pronuncia del lodo, gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva