Art. 816 c.p.c. — Sede dell'arbitrato
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[1]((Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
[2]Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
[3]In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.
[4]Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.
[5]Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.
[6]Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva