Art. 817 c.p.c. — Eccezione d'incompetenza
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La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' la sentenza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva