Art. 817 c.p.c. — Eccezione d'incompetenza
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La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' ((il lodo)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva