Art. 820 c.p.c.Termine per la decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

[2]Quando debbono essere assunti mezzi di prova, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di novanta giorni.

[3]Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.

[4]Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art820 · fonte su Normattiva