Art. 820 c.p.c. — Termine per la decisione
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[1]Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
[2]Quando debbono essere assunti mezzi di prova, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di novanta giorni.
[3]Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.
[4]Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva