Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA - MANCATA ASSUNZIONE PER ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' D'UDIENZA (PROTESTA DELLA CATEGORIA) - IMPOSSIBILITA' DI DICHIARARE LA DECADENZA DAL DIRITTO DI ASSUNZIONE - ASSENZA DALL'UDIENZA - IMPOSSIBILITA' DI ORDINARE LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - MANCATA PREVISIONE PER IL DIFENSORE DI FARSI SOSTITUIRE MEDIANTE DELEGA ORALE - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DEPOSITARE IL FASCICOLO PER LA PARTE PERSONALMENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 40, 41, COMMA SECONDO, 97 E 101, COMMA SECONDO, COST. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si e' gia' chiarito come la liberta' dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella liberta' a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 84 Codice di procedura civileart. 169 Codice di procedura civileart. 309 Codice di procedura civileart. 104 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)art. 2 legge 146/1990art. 208 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' DI UDIENZA PER ADESIONE AD UNA PROTESTA DI CATEGORIA E CONSEGUENTE OMESSO DEPOSITO DEL FASCIOLO DI PARTE - RITENUTA EQUIPARAZIONE DI TALE ASTENSIONE ALL'IPOTESI DI RINUNCIA AL MANDATO - POSSIBILITA' PER LA PARTE DI DEPOSITARE IL PROPRIO FASCICOLO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PARTE RAPPRESENTATA DAL DIFENSORE NON ASTENSIONISTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui inibiscono a colui che si sia costituito in giudizio, mediante un procuratore che abbia aderito alla protesta collettiva, di depositare personalmente il proprio fascicolo, e non consentono al giudice di fissare un termine perche' la parte effettui personalmente il deposito, anche dopo l'udienza di discussione - per erroneita' della premessa, alla stregua della quale la liberta' di astenersi dalle udienze equivarrebbe ad una implicita rinuncia alla procura 'ad litem' sottoscritta dal titolare dell'interesse coinvolto nella 'res litigiosa'. Detta ipotesi, invero, carente di solido fondamento, richiederebbe, quale effetto dell'invocata sentenza additiva, un incremento di poteri, per vero modesto, a favore del litigante, al quale sarebbe concesso di depositare il fascicolo precedentemente ritirato dal difensore; con la creazione, altresi', di una forma di autodifesa alternativa alla difesa tecnica, che si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr., pure, sentenze nn. 188/1980 e 99/1975), dal momento che la parte sarebbe privata della possibilita' di avvalersi del proprio difensore in una fase o in un grado del processo. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 169 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - DIFENSORI - COD. PROC. CIV., ART. 85 - REVOCA DELLA PROCURA ALLE LITI E RINUNCIA ALLA STESSA PROCURA - NON HANNO EFFETTO NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE FINCHE' NON SIA AVVENUTA LA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, DELLA COSTITUZIONE - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE DEL CONTUMACE E DELLA PARTE COSTITUITA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 del Codice di procedura civile nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore - sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972 - 17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non puo' condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace e della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso. Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. La revoca o la rinuncia della procura attengono, invece, alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con il principio dell'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa non e' garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza puo' determinare, data la liberta' di scelta che spetta alle parti, cosi' come non puo' ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per le preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi. La parte, ai sensi dell'art. 85 Cod. proc. civ., ha l'onere di una immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o di rinuncia del medesimo; l'eventuale negligenza della parte non puo' certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.