Cognizione ordinaria
Comparsa conclusionale
ex art. 189, primo comma, n. 2, c.p.c.
Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.
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Prima del deposito
- Art. 189, primo comma, n. 2: la comparsa conclusionale si deposita nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione.
- Art. 189, primo comma, n. 1: le conclusioni sono quelle precisate nelle note, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie dell’art. 171-ter; la comparsa conclusionale le illustra, non le modifica.
- Art. 281-quinquies: davanti al giudice monocratico si applicano i termini dell’art. 189; se una parte lo chiede, dopo le note e le comparse conclusionali il giudice fissa l’udienza di discussione orale, senza memorie di replica.
- Art. 275: davanti al collegio, con la nota di precisazione delle conclusioni si può chiedere la discussione orale; restano fermi i termini per le sole comparse conclusionali.
- Art. 170, quarto comma, e art. 196-quater disp. att.: l’atto si comunica mediante deposito telematico nel fascicolo informatico.
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3: nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro le comparse conclusionali stanno entro 80.000 caratteri, spazi esclusi, salvo le deroghe motivate dell’art. 5; il mancato rispetto non comporta invalidità ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46 disp. att.). Verificare eventuali aggiornamenti del decreto.
- Il modello non calcola le scadenze: i termini si contano a ritroso dall’udienza; verificare il computo, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155).
Ambito e revisione
Comparsa conclusionale nel giudizio ordinario davanti al tribunale, monocratico o collegiale, per attore, convenuto o terzo. Appello, procedimento semplificato e riti speciali seguono altre regole. Non calcola i termini, gli interessi né le somme.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 2697 (onere della prova) ↗
- Codice civile, art. 1226 (valutazione equitativa del danno) ↗
- Codice civile, art. 1224 (danni nelle obbligazioni pecuniarie) ↗
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (criteri di redazione e limiti degli atti), Gazzetta Ufficiale ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 87 (produzione dei documenti) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗