Cognizione ordinaria
Prima memoria integrativa
ex art. 171-ter, primo comma, n. 1, c.p.c.
Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.
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Prima del deposito
- Art. 171-ter, primo comma, n. 1: deposito almeno quaranta giorni prima dell’udienza dell’art. 183, a pena di decadenza.
- Art. 171-bis, ultimo comma: i termini iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto del giudice e si computano rispetto all’udienza fissata nella citazione o a quella fissata dal giudice istruttore.
- Art. 269, terzo comma: l’attore chiede qui, a pena di decadenza, l’autorizzazione a chiamare il terzo; se il giudice la concede fissa una nuova udienza, restano ferme le preclusioni già maturate e i termini dell’art. 171-ter decorrono di nuovo rispetto a quell’udienza (art. 269, ultimo comma).
- Art. 189, primo comma, n. 1: le conclusioni si potranno precisare solo nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie dell’art. 171-ter.
- Art. 170, quarto comma, e art. 196-quater disp. att.: l’atto si comunica mediante deposito telematico nel fascicolo informatico.
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3: nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro le memorie stanno entro 50.000 caratteri, spazi esclusi, salvo le deroghe motivate dell’art. 5; il mancato rispetto non comporta invalidità ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46 disp. att.). Verificare eventuali aggiornamenti del decreto.
- Il modello non calcola le scadenze: i termini si contano a ritroso dall’udienza; verificare il computo, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155).
Ambito e revisione
Prima memoria del giudizio ordinario davanti al tribunale, per l’attore, il convenuto o il terzo chiamato, con interruzione della prescrizione e buona fede nell’eccezione d’inadempimento già scritte come controeccezioni. Procedimento semplificato, riti speciali e cause introdotte prima del 28 febbraio 2023 seguono altre regole. Non calcola i termini.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, artt. 2943-2945 (interruzione della prescrizione) ↗
- Codice civile, art. 1460 (eccezione d’inadempimento) ↗
- Codice civile, art. 2697 (onere della prova) ↗
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (criteri di redazione e limiti degli atti), Gazzetta Ufficiale ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 87 (produzione dei documenti) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗