Art. 135 c.p.p. — Redazione del verbale
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Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva