Art. 160 c.p.p.Efficacia del decreto di irreperibilita'

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Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art160 · fonte su Normattiva