Art. 160 c.p.p.Efficacia del decreto di irreperibilita'

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(( (Efficacia del decreto di irreperibilita'). Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art160 · fonte su Normattiva