Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.
L'oggetto della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., deve essere limitato ai soli citati commi dell'art. 197-bis, e in particolare al comma 6, poiché le censure del rimettente non investono la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone imputate in un procedimento connesso, ma esclusivamente l'applicabilità di tale regola alle dichiarazioni dei testimoni assistiti per effetto del rinvio operato dall'art. 197-bis, comma 6.
sentenza 21/2017massima n. 39560 Riguarda ancheart. 192 Codice di procedura penale
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Avvenuta applicazione nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Macerata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni di imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato, assolti in via definitiva perché il fatto non sussiste. Nel processo a quo non occorre più fare applicazione della disposizione censurata, in quanto il testimone, imputato di reato collegato e assolto perché il fatto non sussiste, è stato già sentito alla presenza del difensore.
sentenza 21/2017massima n. 39561 Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Limitazione del loro valore probatorio secondo la regola (c.d. corroboration) di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario e dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto "per non aver commesso il fatto" - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. La disposizione censurata dal Tribunale di Macerata - che limita il valore probatorio delle dichiarazioni rese, come testimoni assistiti, da persone imputate in procedimento connesso o per reato collegato - è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 381 del 2006 limitatamente al caso del dichiarante assolto "per non aver commesso il fatto", ma risulta parimenti priva di razionale giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza anche nel caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste", che costituisce una formula liberatoria nel merito di uguale ampiezza. In entrambi i casi, l'efficacia di un giudicato di assoluzione - che pure esclude, per il dichiarante, qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio - risulta sostanzialmente svilita dalla presunzione di minore attendibilità delle sue dichiarazioni, scaturente dall'applicazione ad esse della regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Detta presunzione risulta, inoltre, irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario, nonostante la comune condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio, che connota le tipologie di dichiaranti in comparazione. A una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento ha dato luogo la citata sentenza n. 381 del 2006, differenziando il regime e il valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, a seconda che l'assoluzione sia stata pronunciata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. ( Precedenti citati: sentenza n. 381 del 2006; ordinanza n. 265 del 2004 , concernente le dichiarazioni rese da un coimputato nel medesimo reato, già giudicato con sentenza irrevocabile di patteggiamento ).
sentenza 21/2017massima n. 39562 Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Stretta correlazione con la caducata limitazione del valore probatorio di tali dichiarazioni - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. Tale dichiarazione di parziale incostituzionalità - consequenziale a quella del comma 6 dello stesso art. 197-bis - si impone per evitare che la testimonianza del dichiarante, imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato poi assolto "perché il fatto non sussiste", resti soggetta a una modalità di assunzione della prova che è strettamente correlata, in un regime di testimonianza assistita, alla caducata limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni, e per non lasciare parzialmente in vita l'ingiustificata disparità di trattamento (rispetto alle dichiarazioni dell'imputato assolto "per non aver commesso il fatto"), alla quale tale caducazione ha posto riparo.
sentenza 21/2017massima n. 39563 Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto perché il fatto non sussiste - Obbligo di assistenza difensiva e necessità di riscontri esterni a supporto delle dichiarazioni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, codice di rito anche per le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e non ha neppure riportato i capi di imputazione, essendosi limitato alla semplice e astratta enunciazione delle norme di legge violate. -Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 223, 55 e n. 49/2008, n. 45/2007.
Processo penale - Prove - Testimonianza - Persona giudicata in un procedimento connesso che assume l'ufficio di testimone (c.d. testimone assistito) - Esenzione dall'obbligo di deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza con violazione del diritto di difesa - Scelta non irragionevole del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena - e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione - non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima. La scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il "patteggiamento", risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti; inoltre il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come "testimone assistito", sia dal complesso di garanzie - di diretta derivazione dal precetto costituzionale - che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197 -bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale. - Sulle diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l'epilogo, v. le citate sentenze n. 313/1990 e n. 251/1991.
PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO, O DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O DI REATO COLLEGATO, ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA «PER NON AVER COMMESSO IL FATTO» - OBBLIGO DI ASSISTENZA DIFENSIVA E NECESSITÀ DI 'CORROBORATION' CON RISCONTRI ESTERNI - IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TESTI ORDINARI ED INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE AI DICHIARANTI DI CUI ALL'ART. 210 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197- bis , nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto". L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto "per non aver commesso il fatto", alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario - e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee - sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile. > >- Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 197- bis cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rende applicabile alle dichiarazioni la regola di giudizio ivi prevista rese dal coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 265/2004.
Processo penale - Coimputato nel medesimo reato o imputato di reato connesso - Testimonianza sul fatto altrui - Divieto - Ritenuta irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra accusa e difesa, lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e del principio della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il coimputato nel medesimo reato o l’imputato di un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., "possa essere sentito come testimone nel caso previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c)" del medesimo codice. Ed infatti, come già affermato nell'ordinanza n. 485 del 2002, la disciplina oggetto di impugnativa appare frutto di scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato – in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere' – situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale. – Sul diritto al silenzio dell'imputato inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", da garantire malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale, v. la citata ordinanza n. 485/2002.
Processo penale - Prova testimoniale - Testimoni assistiti - Valutazione delle dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità - Lamentata ingiustificata equiparazione agli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato, ingiustificata differenziazione rispetto ai testimoni ordinari - Manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, si applica la disposizione di cui all’art. 192, comma 3, codice di procedura penale, in forza della quale dette dichiarazioni sono valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Non è, infatti, ravvisabile una equivalenza tra il “testimone assistito” rispetto al teste ordinario, essendo, il primo, una figura significativamente differenziata sul piano del trattamento normativo, per cui l’assoggettamento delle dichiarazioni del “teste assistito” alla regola della necessaria “corroborazione” con riscontri esterni, di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc, pen. si risolve in un esercizio della discrezionalità che compete al legislatore nella conformazione degli istituti processuali.
Processo penale - Prova testimoniale - Possibilità di assumere come testimone l’indagato in procedimento connesso o per reato collegato nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione ex art. 411 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputato prosciolto con sentenza irrevocabile e indagato, nonché lesione del principio di ragionevolezza - Incidenza della prospettata questione sull’intero sistema delle incompatibilità a testimoniare - Valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 1 e 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata non prevede che possa essere sentita come testimone la persona nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 cod. proc. pen. per un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, con la garanzia della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini. Infatti - attesa la struttura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. - la soluzione della questione prospettata dal rimettente comporterebbe la necessità di definire una disciplina non circoscritta alla situazione oggetto del giudizio 'a quo', ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, sì che la Corte sarebbe chiamata a compiere una complessa e analitica ricostruzione del sistema delle incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, svolgendo funzioni ed operando scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore. - In tema, v. citata sentenza n. 108/1992.
sentenza 76/2003massima n. 27632 Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Riguarda ancheart. 294 Codice di procedura penaleart. 238 Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l’esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penaleart. 526 Codice di procedura penalee altri 1
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSUNZIONE DELL’UFFICIO DI TESTIMONE - ESCLUSIONE DI PERSONE CHE ABBIANO GIÀ RESO DICHIARAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO E SUCCESSIVAMENTE SIANO INDAGATE O IMPUTATE PER REATO CONNESSO - AVVERTIMENTO RELATIVO ALLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - PROSPETTATA INTRINSECA IRRAGIONEVOLEZZA CON IDENTICA DISCIPLINA DI SITUAZIONI PROCESSUALI DIVERSE E INCIDENZA SULL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b, e 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone in dibattimento, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. La normativa, non implausibilmente interpretata dal rimettente, nel senso che sussista l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di tale tipo di reato, non viola né il principio di eguaglianza, non rilevando la circostanza che il soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti, né l'art. 111, comma quarto, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio 'nemo tenetur se detegere'. Né, infine non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni 'erga alios', non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale. - V. l'ordinanza n. 291/2002, citata a proposito del principio 'nemo tenetur se detegere', inteso come «corollario essenziale del diritto di difesa».
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UFFICIO DI TESTIMONE - PERSONE IMPUTATE DI UN REATO COLLEGATO (A NORMA DELL’ART. 371 COD. PROC. PEN.) - ASSUNZIONE COME TESTIMONI SOLTANTO DOPO LA PRONUNCIA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO, DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA E NON ANCHE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO DI QUERELA - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatiblità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpreativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato. - V. le sentenze n. 108/1992 e n. 294/2000, richiamate a proposito del rapporto tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO IN PRECEDENZA DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS', GIUDICATO CON SENTENZA NON IRREVOCABILE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONE PENALE (ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER IL RIFIUTO DEL TESTIMONE) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CON IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale. – In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti. – In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale