Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Segreto di stato - Opponibilità del segreto in relazione ad atti privi del connotato della segretezza, in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria, ovvero mancata previsione di inefficacia del segreto nel caso di atti che abbiano perduto il carattere della segretezza - Denuncia di irragionevole disciplina, con lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale - Inutilizzabilita' degli atti nel processo 'a quo', sulla base delle precedenti sentenze (nn. 110 e 410 del 1998) - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, denunciato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione - <<nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza>>. L'inutilizzabilita' di atti secretati nel giudizio 'a quo' inequivocabilmente, infatti, non derivava dal citato art. 256 - che, quindi, non veniva in applicazione - bensi' dalle precedenti sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, che avevano appunto escluso tale utilizzabilita' a fini probatori, decidendo in senso favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri, i conflitti di attribuzione, al riguardo, da questi sollevati nei confronti del P.M. precedente.
PROCESSO PENALE - PROVE - MEZZI DI RICERCA - RILEVAZIONE, DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO, DI TRAFFICO TELEFONICO CON INDICAZIONE DELLE UTENZE CHIAMATE, DELLE DATE E DELL'ORA DELLE CONVERSAZIONI - MANCATA PREVISIONE DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perche' la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non e' quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perche' l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalita' del legislatore, in ordine alle garanzie piu' idonee a contemperare la tutela della sfera della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 267 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE IN GIUDIZIO - COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NORME CODICISTICHE RELATIVE ALLE INTERCETTAZIONI E ALLA TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA - ATTUAZIONE, CON ESSE, AMPIA, MA PUR SEMPRE PARZIALE, DEI VALORI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE IN MATERIA.
Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori garantiti dall'art. 15 Cost. sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale. Oltre agli articoli concernenti le intercettazioni telefoniche (artt. 266 e 271 cod.proc.pen.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 cod.proc.pen., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia non puo' essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa liberta'.
sentenza 81/1993massima n. 19297 Riguarda ancheart. 271 Codice di procedura penaleart. 266 Codice di procedura penale