Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento penale - Misure cautelari - Applicazione - Distinzione in base alle diverse esigenze ad esse sottese. (Classif. 194002)
Nell'ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. a ) e b ) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o che l'imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. c ) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). ( Precedente: S. 22/2022 - mass. 44585 ).
sentenza 57/2022massima n. 44748 Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Interpretazione del quesito - Assenza di motivazione - Necessità di accertamento obiettivo, in base alla sua formulazione e alla incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento - Accertamento di una matrice razionalmente unitaria (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»). (Classif. 116001).
La richiesta referendaria è atto privo di motivazione, sicché il quesito va interpretato esclusivamente in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Solo mediante questo accertamento obiettivo, infatti, è possibile verificare, conformemente ai caratteri del giudizio di ammissibilità e senza che possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta, se dalle disposizioni di cui si propone l'abrogazione si possa trarre con chiarezza una matrice razionalmente unitaria, vale a dire un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. ( Precedenti: S. 51/2022; S. 25/2011; S. 47/1991; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 13/2012 - mass. 36044; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14201 ). (Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria e privo di quei connotati di manipolatività idonei a denotare un carattere surrettiziamente propositivo dell'alternativa posta al corpo elettorale. Esso infatti, benché si avvalga della tecnica del ritaglio, investe un frammento normativo dotato di un autonomo contenuto precettivo, e non manca di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l'abrogazione, sicché non vengono minate né la sua coerenza, né la sua completezza. Né, infine, sussistono ragioni ostative all'ammissibilità del quesito derivanti dalla natura costituzionalmente necessaria o vincolata della disposizione di cui si chiede l'abrogazione). ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011- mass. 35378; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 13/1995; S. 36/1993 - mass. 19071 ).
sentenza 57/2022massima n. 44751 Processo penale - Misure cautelari personali - Applicazione delle misure in caso di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni - Applicazione della custodia cautelare all'imputato minorenne - Mancata previsione della condizione limitativa, concernente la pena - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati maggiorenni - Non condivisibilita' del presupposto interpretativo, su cui si basa la censura prospettata - Non fondatezza della questione.
L'art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo del codice di procedura penale - nel testo innovato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 - ai sensi del quale puo' disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, solo se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e' norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta 'ex novo', a distanza di tempo, dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile ed e' percio' da ritenersi applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, anche agli indagati minori, in conformita' al criterio del 'favor minoris', che domina anche la materia penale nonche' alle direttive internazionali sul diritto penale minorile, ispirate al principio che ammette solo come 'ultima ratio' il ricorso alla custodia in carcere per tali imputati. Non e' pertanto fondata, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. - cfr. le sentenze n. 46/1978, 125/1992 e 109/1997. A.M.M.
Riguarda ancheart. 23 d.P.R. 448/1988
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - APPLICABILITA', IN CASO DI RITENUTO PERICOLO DI REITERAZIONE DI REATI DELLA STESSA SPECIE DI QUELLI PER CUI SI PROCEDE, SOLTANTO SE SI TRATTI DI DELITTI PER I QUALI E' PREVISTA LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE NEL MASSIMO A QUATTRO ANNI - APPLICABILITA' DI TALE LIMITE ANCHE IN SEDE DI CONVALIDA DI ARRESTO - RILEVATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA ADOTTATA PER ALTRE SITUAZIONI IN CUI, IN SEDE DI CONVALIDA DI ARRESTO IN FLAGRANZA, E' CONSENTITO DISPORRE MISURE COERCITIVE IN DEROGA AL LIMITE EDITTALE DI PENA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - OPERATIVITA' DELLE NORME POSTE A CONFRONTO, SU PIANI TENUTI DISTINTI DAL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata -nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione per essersi allontanata dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari - in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale le misure di custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - soltanto se si tratti di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il fatto che il limite edittale di pena, in base alla interpretazione giurisprudenziale della disposizione impugnata richiamata dal giudice 'a quo', operi anche in sede di convalida dell'arresto, mentre, a sua volta, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce, in caso di arresto di flagranza, che quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod. proc. pen., non comporta violazione del principio di ragionevolezza. L'applicabilita' del limite edittale di pena, in forza della disposizione impugnata, in relazione ad una delle esigenze cautelari previste dal codice, laddove nell'art. 391, comma 5, non si fa riferimento a nessuna di esse, dimostra infatti che l'assetto normativo in questione e' conseguenza della scelta del legislatore di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del 'favor libertatis', la condizione generale di applicabilita' riferita alla misura edittale di pena, e percio' verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la sussistenza delle esigenze cautelari, cosicche', dal punto di vista della razionalita' del sistema, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., all'applicabilita' del limite edittale di pena, non comporta che, sul diverso terreno in cui operano le esigenze cautelari, si debba derogare anche alla disciplina di queste. Mentre, riguardo al caso di specie, va pure sottolineato che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura adottata con altra piu' grave e quindi di disporre la custodia in carcere. - Riguardo alla reciproca autonomia tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure cautelari e alle diverse finalita' dei due istituti, cfr. S. n. 4/1994. red.: S. Pomodoro