Art. 292 c.p.p.Ordinanza del giudice

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Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullita':

  • a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;
  • d)la fissazione della durata della misura, quando questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • e)la data, le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste e il sigillo dell'ufficio. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 13 luglio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art292 · fonte su Normattiva