Art. 292 c.p.p.Ordinanza del giudice

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Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullita':

  • a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo ((...)); in cui probabilmente egli si trova;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;
  • d)la fissazione della durata della misura, quando questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • e)la data e la sottoscrizione del giudice. (( L' ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l' imputato. )) L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

Testo vigente dal 13 luglio 1991 al 23 agosto 1995 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art292 · fonte su Normattiva