Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE, E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' esaminata, in sentenza di non fondatezza, sotto profili sostanzialmente identici, benche' formulati in riferimento a parametri costituzionali affini, e dovendosi altresi' ribadire che all'"inconveniente non trascurabile" segnalato al legislatore nella stessa decisione (la circostanza, cioe', che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto innanzi a piu' giudici") non puo' ovviarsi in questa sede. - S. n. 59/1993. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - DISCIPLINA ABROGATA E NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI - ANALOGIE E DIFFERENZE.
Il codice di procedura penale abrogato non conteneva una regola espressa in tema di sospensione dei procedimenti in pendenza del conflitto di giurisdizione, ma la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che potessero comunque compiersi gli atti urgenti, e quella prevalente anche se in contrasto con parte della dottrina, che fossero consentiti anche quelli non urgenti. Il nuovo codice, ispirato a criteri di autonomia e di massima semplificazione dei procedimenti, ha delimitato l'area dei conflitti di giurisdizione solo ai casi di identita' del fatto e della persona imputata e ne ha espressamente escluso l'effetto sospensivo.
sentenza 59/1993massima n. 19195 Riguarda ancheart. 53 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DEL LEGISLATORE DELEGANTE NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., prevedendo che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, mira ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa essere pregiudicato da denunce di conflitti inesistenti o pretestuosi (intesi solo a paralizzare temporaneamente le sorti del processo e ad incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione), e in tal guisa corrisponde ad obiettivi indicati dalla legge delega n. 81 del 1987 (tra cui quello della "massima semplificazione nello svolgimento del processo"), senza affatto violare la direttiva n. 15 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla direttiva succitata).
sentenza 59/1993massima n. 19196 PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICI MILITARI E GIUDICI ORDINARI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che nelle more della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e' 'a priori' incerta l'individuazione del giudice cui spetta procedere, le norme relative a tali conflitti - e, nella specie, quella che esclude l'effetto sospensivo di essi sui procedimenti in corso - non possono ritenersi lesive del principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.), ne' del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario ('ex' art. 103, comma terzo, Cost.). (Non fondatezza, in riferimento ai parametri citati, della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen.).
sentenza 59/1993massima n. 19197 PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NECESSITA', PER L'IMPUTATO, DI DIFENDERSI TEMPORANEAMENTE INNANZI A PIU' GIUDICI PER IL MEDESIMO FATTO - ASSERITA LESIONE DEI SUOI DIRITTI FONDAMENTALI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, puo' comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a piu' giudici per lo stesso fatto, ma la validita' delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e percio' lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - Sulla 'ratio' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., v. la precedente massima A.
sentenza 59/1993massima n. 19198