Art. 369 c.p.p. — Informazione di garanzia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995. Leggi il testo vigente →
Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia. Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995 · versione 0 su Normattiva