Art. 369 c.p.p. — Informazione di garanzia
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Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero ((notifica)) alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia. Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3. (( Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024 · versione 282 su Normattiva