Art. 369 c.p.p. — Informazione di garanzia
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Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia. (( Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3. )) Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.
Testo vigente dal 16 agosto 2014 al 30 dicembre 2022 · versione 207 su Normattiva