Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma viola il diritto di difesa in quanto, come già affermato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova. Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discende che l'omissione dell'avviso non potrà che integrare una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. ( Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004 ). La sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all'estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015 ). La richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004 e n. 497 del 1995 ).
sentenza 19/2020massima n. 41591 Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura proposta.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., resta assorbita la censura relativa all'art. 3 Cost.
sentenza 19/2020massima n. 41592 Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere entro 15 giorni dalla relativa notifica la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.
sentenza 71/2019massima n. 40477 Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere (entro 15 giorni a pena di decadenza) la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato, al patteggiamento e al giudizio direttissimo - Omessa descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, difetto di motivazione sulla rilevanza e motivazione carente sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione delle fattispecie di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., censurato dai Tribunali di Pisa e di Ivrea, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza, come invece previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. Difetta la motivazione sulla rilevanza, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi a indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati all'imputato, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; ed altresì in quanto l'ordinanza del Tribunale di Pisa annovera, tra quelli contestati, un reato per il quale non è applicabile la sospensione con messa alla prova. Inoltre, in punto di non manifesta infondatezza il Tribunale di Ivrea si limita a richiamare genericamente il contenuto della sentenza n. 201 del 2016 (in tema di decreto penale di condanna), senza indicare le ragioni dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., evocato solo indirettamente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016, sulla inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ). Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem [in specie, con generico richiamo al contenuto di una sentenza costituzionale]: dato il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013 ).
sentenza 85/2018massima n. 40057 Processo penale - Giudizio immediato - Decreto di citazione a giudizio - Mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso circa la facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena - Ritenuta inesistenza della sanzione della nullità - Lamentata difformità rispetto alla disciplina di cui all’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., violazione del diritto di difesa, lesione del diritto dell’imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
E' errato il presupposto interpretativo - da cui muove il rimettente - secondo il quale l'ordinamento vigente non preveda la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena. L’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce, infatti, una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè di partecipazione “attiva” alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera c), del codice di rito. Non è pertanto fondata, nei termini sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. – Sulla richiesta di riti alternativi quale modalità di esercizio del diritto di difesa v., tra molte, le citate sentenze n. 497/1995, n. 76, n. 101 e n. 214/1993, n. 265/1994 e n. 70/1996.
Processo penale - Procedimento speciale per decreto - Opposizione al decreto - Obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato citato a giudizio nel procedimento ordinario, con pregiudizio del diritto di difesa - 'Ius superveniens' modificativo delle norme denunciate e di quelle assunte quali termini di raffronto - Restituzione degli atti ai giudizi rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
sentenza 73/2000massima n. 25210 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penaleart. 2 legge 234/1997art. 459 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 416 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare, preveda la sanzione della nullita' in caso di omissione dell'avviso che l'imputato puo' chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.>>, in quanto - <<delimitato l'oggetto della questione con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato>>, e, considerato che tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore, disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., cosi' come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995, non sussiste omogeneita' di situazioni ed identita' di 'ratio' - nel caso di giudizio immediato instaurato 'ex' art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinunzia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, il quale, avendo gia' operato la sua scelta rispetto al rito, puo' ancora optare soltanto per la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per la quale non incorre in alcuna decadenza. Pertanto, ove venga omesso l'avviso della facolta' di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare; decreto che, appunto, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.). red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una corretta interpretazione dell'art. 143 cod.proc.pen. (v. massima precedente) riguardo al diritto - da esso previsto - dell'imputato straniero, non a conoscenza della lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete, comporta che l'attivita' svolta da quest'ultimo ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile). Pertanto, non valendo in contrario addurre che nelle disposizioni concernenti il decreto di citazione a giudizio (sia dell'art. 555, terzo comma, sia degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen.) manchi al riguardo la previsione di un espresso obbligo, cadono le censure di incostituzionalita' avanzate, nei confronti di queste disposizioni, sull'errato presupposto che la regola dettata dall'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. sia rigorosamente circoscritta - con le sole eccezioni stabilite dagli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma - agli atti orali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, rispettivamente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 555, terzo comma, e del combinato disposto formato dagli artt. 458, primo comma, e 456, secondo comma, cod.proc.pen., nelle parti in cui non prevedono, il primo, che il decreto di citazione a giudizio, e, il secondo, che l'avviso comprensivo dell'indicazione del termine entro cui va richiesto il giudizio abbreviato, siano, nei riguardi dell'imputato straniero che ignora la lingua italiana, notificato e, rispettivamente, tradotto, anche nella lingua da lui conosciuta).
sentenza 10/1993massima n. 19174 Riguarda ancheart. 458 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI DICHIARARNE LA INAMMISSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE ANCHE QUANDO LA MANCANZA DEL REQUISITO DI EVIDENZA DELLA PROVA PER CUI IL GIUDIZIO IMMEDIATO E' STATO DISPOSTO DETERMINI LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI GIUDIZIO ABBREVIATO O INFLUENZI L'AMMISSIBILITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA EX ART. 444 COD.PROC.PEN. - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON CONFIGURABILITA' DELLE IPOTESI A CUI LE PROPOSTE CENSURE SI RIFERISCONO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Nessuna disposizione del codice di procedura penale consente al giudice del dibattimento un sindacato - la cui eventuale introduzione peraltro non potrebbe non rientrare nella discrezionalita' del legislatore - sulla valutazione di evidenza della prova in base alla quale il giudice delle indagini preliminari abbia ritenuto di disporre il giudizio immediato, ma cio' non gli impedisce (v. massima A) di valutare, all'esito del dibattimento, se il giudice delle indagini preliminari abbia fondatamente ritenuto non definibile il processo allo stato degli atti e rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo, nell'ipotesi di valutazione negativa, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod.proc.pen., e neppure di pronunciarsi (v. massima B) sull'ammissibilita' del richiesto patteggiamento. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 453, 456 e 458 cod. proc. pen., in parte 'qua'). - sull'integrazione delle prove per il rito abbreviato e sulla necessita' dell'intervento legislativo nella scelta delle soluzioni v. sent. n. 92/1992; - sulla possibilita' dell'applicazione, a dibattimento concluso, della diminuente ex art. 442 cod.proc.pen. v. sent. n. 23/1992.
Riguarda ancheart. 458 Codice di procedura penaleart. 453 Codice di procedura penale