Art. 456 c.p.p.Decreto di giudizio immediato

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Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno ((trenta)) giorni prima della data fissata per il giudizio. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Testo vigente dal 6 aprile 2001 al 20 febbraio 2020 · versione 119 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art456 · fonte su Normattiva