Art. 488 c.p.p.Assenza e allontanamento volontario dell'imputato

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Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi e' rappresentato dal difensore. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art488 · fonte su Normattiva