Art. 49 c.p.p.
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Anche quando la richiesta di rimessione e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi puo' essere sempre riproposta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002 · versione 0 su Normattiva