Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'originaria imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. In ogni ipotesi di nuove contestazioni - indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione - all'imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo, risultandone altrimenti violati il principio di eguaglianza e il diritto di difesa. Tale generale principio, già applicato all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 517 cod. proc. pen., in relazione all'istituto della sospensione con messa alla prova, non può che essere esteso all'ipotesi, strutturalmente identica sotto il profilo considerato, di contestazione di un fatto diverso, prevista dalla norma censurata dal Tribunale di Grosseto. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994 ). La scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato costituisce una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2018 ). L'istituto del procedimento con messa alla prova dell'imputato ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019, n. 141 del 2018, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015 ).
sentenza 14/2020massima n. 41577 Processo penale - Dibattimento - Modifica della imputazione o contestazione suppletiva di reato concorrente o circostanza aggravante - Facoltà del pubblico ministero di chiedere al giudice l'emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Novara - degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che - nei casi, rispettivamente, di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento - il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'emissione di un decreto penale di condanna e, correlativamente, l'imputato abbia la possibilità di pagare la pena pecuniaria con esso inflitta. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, considerato che nel caso di specie si discute di una modifica dibattimentale dell'imputazione, e non già della contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, e che il rimettente non ha indicato alcun elemento dal quale si possa desumere che, in caso di accoglimento della questione stessa, il pubblico ministero intenderebbe accedere al procedimento speciale, chiedendo l'emissione di un decreto penale di condanna in riferimento all'imputazione riformulata, né che l'imputato intenderebbe pagare la pena pecuniaria che gli verrebbe così inflitta, consentendo la chiusura del procedimento. L'ordinanza di rimessione si presenta del tutto carente anche sul piano della motivazione sulla non manifesta infondatezza, non indicando neppure i parametri costituzionali che si assumono violati. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994; ordinanze n. 71 del 2019, n. 64 del 2019, n. 85 del 2018, n. 33 del 2014, n. 277 del 2006 e n. 166 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2013 e n. 80 del 2011; ordinanze n. 55 del 2010, n. 69 del 2008, n. 129 del 2003 e n. 584 del 2000 ).
sentenza 35/2020massima n. 42462 Riguarda ancheart. 517 Codice di procedura penale
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente descrizione della fattispecie processuale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione. Il rimettente, indicando specificamente i fatti oggetto dell'imputazione e rilevando che essi incontrovertibilmente presentano connotati materiali difformi da quelli dell'originaria accusa, sì da richiedere la procedura, attivata dal p.m., di modificazione dei capi di imputazione, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell'imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice a quo.
Processo penale - Modifica dell'imputazione - Contestazione del fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il patteggiamento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento sotto più profili - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost. - l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. L'esercizio del diritto di difesa dell'imputato postula che egli abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti e che, ove questa venga modificata nei suoi aspetti essenziali, possa rivalutare e modificare le proprie opzioni difensive, anche chiedendo un rito alternativo a contenuto premiale, la cui scelta costituisce una delle espressioni più qualificanti del medesimo diritto di difesa. Ciò vale non soltanto rispetto al giudizio abbreviato, ma anche al patteggiamento, nel quale la valutazione dell'imputato è indissolubilmente legata alla natura dell'addebito, trattandosi di determinare lo stesso contenuto della decisione. Ne consegue che la disposizione censurata dal Tribunale di Torino - precludendo la possibilità di chiedere il patteggiamento a seguito di una modificazione dibattimentale "fisiologica" dell'imputazione - viola il diritto di difesa dell'imputato. È inoltre ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento, sia rispetto al caso del recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per circostanze puramente occasionali, che determinino la regressione del procedimento; sia rispetto alla facoltà - riconosciuta all'imputato dalla sentenza additiva n. 273 del 2014 - di chiedere il giudizio abbreviato dopo una modificazione "fisiologica" dell'imputazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 593 del 1990 e n. 277 del 1990; ordinanze n. 486 del 2002, n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992 ). Per consolidata giurisprudenza, i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento) costituiscono modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa dell'imputato, tali da incidere in senso limitativo sull'entità della pena inflitta. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).
Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto a modificare l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 3, lett. b , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta nei sensi auspicati dal rimettente la sentenza n. 273 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione». La questione è pertanto divenuta priva di oggetto in quanto la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, in parte qua , con efficacia ex tunc . Nello stesso senso, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 276/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012.
sentenza 28/2015massima n. 38257 Processo penale - Fase del dibattimento - Nuova contestazione di un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Richiesta di giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso - Esclusione - Discriminazione rispetto alla contestazione suppletiva cosiddetta "fisiologica" del reato concorrente e alla oblazione, di cui alla sentenza n. 237 del 2012 - Necessità di applicare la ratio posta a fondamento della sentenza predetta, prevedendo la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Sono, infatti, estensibili le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva c.d. "fisiologica", volta, cioè, ad adeguare l'imputazione alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. Pur sussistendo un elemento differenziale tra la contestazione del reato concorrente e quella del fatto diverso - potendosi, solo nel primo caso, dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto, mentre nel secondo caso, configurandosi una mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero - ciò non è sufficiente a giustificare la discriminazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto, anche in rapporto alla contestazione "fisiologica" del fatto diverso l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. La disposizione censurata, inoltre, integra una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe conseguente al possibile recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente "occasionali" che determinino la regressione del procedimento, come nel caso in cui, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sussiste, infine, anche con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 517 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 237/2012. - Sulle contestazioni dibattimentali c.d. "tardive" o "patologiche", v. le sentenze nn. 333/2009 e 265/1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il "patteggiamento". - Con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione, v. la sentenza n. 530/1995.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione». A prescindere dal rilievo che il giudice rimettente muove dall'idea che l'istituto introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo» - laddove la definizione del procedimento disciplinata da tale norma non è un rito alternativo, attivabile con una richiesta dell'imputato, ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione - , una prima ragione di inammissibilità della questione deriva dalla carente descrizione della fattispecie concreta da parte del rimettente. Questi, infatti, si limita a dare atto che la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, inizialmente avanzata dall'imputato, era stata rigettata in quanto la somma corrisposta alla persona offesa era stata ritenuta «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato», senza tuttavia precisare per quale ragione la somma era stata ritenuta inadeguata e, in particolare, se ciò era stato in qualche modo determinato dal contenuto dell'originaria imputazione, mentre il rimettente avrebbe dovuto chiarire se l'inidoneità della condotta riparatoria dell'imputato dipendeva da lacune o da inesattezze dell'imputazione originaria rispetto a quella modificata nel corso del dibattimento. Una seconda ragione di inammissibilità della questione deriva dal carattere indeterminato e oscuro della sua formulazione, in quanto il rimettente prospetta due censure (legate, nell'ordinanza di rimessione, ora con la disgiuntiva «ovvero», ora con la formula «e/o») senza interrogarsi sulle rationes dell'una e dell'altra, che appaiono diverse per presupposti: la prima, infatti, fa leva sul carattere "tardivo" della nuova contestazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di legge, di una condotta riparatoria, mentre la seconda è incentrata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta inidonea a integrare la fattispecie estintiva del reato, e prescinde dal carattere "fisiologico" o meno della modifica dell'imputazione.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in via conseguenziale in parte qua.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale, comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 516 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Infatti, i profili di violazione degli evocati parametri costituzionali, riscontrabili con riferimento all'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Inadeguata motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato di accedere al rito abbreviato allorché il pubblico ministero abbia contestato, in dibattimento, un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine. Nella specie - in cui la richiesta del rito speciale ha riguardato solo il reato oggetto di nuova contestazione e non anche quello per cui l'imputato era stato originariamente chiamato a giudizio - il rimettente non ha tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammessa la richiesta di abbreviato "parziale": ciò rende inadeguata la motivazione circa la rilevanza della questione, posto che, applicando il suddetto orientamento, la richiesta di abbreviato dell'imputato risulterebbe comunque inammissibile e lo scrutinio di costituzionalità sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio a quo .
sentenza 67/2008massima n. 32211 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 517 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN UDIENZA, QUANDO LA NOVITÀ DELLA CONTESTAZIONE DERIVA DA UNA SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN UDIENZA, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE AL MOMENTO DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO O AL REATO CONCORRENTE, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE RISULTI TARDIVAMENTE FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA DI RIMESSIONE CARENTE DI MOTIVAZIONE SULLA SITUAZIONE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero. Infatti l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla situazione processuale su cui si innesta, nel giudizio a quo, detta questione di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 517 Codice di procedura penaleart. 519 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO - TRASFERIMENTO DEL PROCESSO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO ANZICHÉ AL PUBBLICO MINISTERO - IMPOSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 516 e 517 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta, privando con ciò l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare. Il mutamento del quadro normativo configurato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge n. 479 del 1999, e successive modifiche, non comporta, infatti, il superamento della 'ratio' e della portata delle sentenze costituzionali n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 invocate dal rimettente a sostegno della soluzione della restituzione nel termine; tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. – Sull'istituto della restituzione nel termine per la richiesta di applicazione della pena, citate, oltre le ricordate sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995, la sentenza n. 101/1993, per come richiamata dalla sentenza n. 265/1994.
Riguarda ancheart. 521-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione per fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena - Preclusione per superamento del termine previsto per la formulazione della richiesta - Lamentata disparità di trattamento fra imputati con lesione del diritto di difesa - 'Ius superveniens' - Depenalizzazione del reato oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce dell'art. 29 dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che, in attuazione degli artt. 1 e 8 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha depenalizzato la fattispecie oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio 'a quo' - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'imputato di richiedere l'applicazione della pena relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.
OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI - PROCESSO PENALE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI OBLAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINI - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo ('ex' art. 27 l. n. 87 del 1953), per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 162-bis Codice penaleart. 162 Codice penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI PER FATTO DIVERSO O PER REATO CONCORRENTE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DI APPLICAZIONE DELLA PENA ('PATTEGGIAMENTO') - INAMMISSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI DI ERRONEITA' DELL'IMPUTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO OVVERO NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO ABBIA, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, AVANZATO TALE RICHIESTA, NON ACCOLTA PER DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Poiche' le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale - giudizio abbreviato e di applicazione della pena ("patteggiamento") - vengono indissolubilmente a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero e cioe' dalla natura dell'addebito, quando non possa rinvenirsi alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di addebitabilita' al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato come nel caso di errore, sulla individuazione del fatto e del titolo del reato, in cui e' incorso il pubblico ministero, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento, cosi' subendo l'imputazione una variazione sostanziale; e cio' anche nel caso in cui il procedimento richiesto dall'imputato sia stato ingiustificatamente o erroneamente negato, con la conseguente inapplicabilita', relativamente al 'patteggiamento', del primo comma dell'art. 448 cod. proc. pen. con riguardo alla nuova contestazione, risultando inevitabimente incongrua la pena richiesta in quanto formulata con riferimento ad imputazione modificata nel corso dibattimento. Tale preclusione risulta inoltre censurabile in riferimento all'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero. Conseguentemente, con riguardo al procedimento di applicazione della pena su richiesta, avendo la Corte gia' affermato che e' possibile fare applicazione dell'istituto della restituzione nel termine, e quindi non sussistendo ostacoli di carattere logico-sistematico, devono dichiararsi incostituzionali, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 111 Cost. -, gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine preliminare al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. - Sull'accesso ai riti speciali quale espressione del diritto di difesa: S. nn. 76/1993, 214/1993, 313/1990, 101/1993; O. n. 116/1992; sull'art. 448, primo comma, cod. proc. pen.: S. nn. 66/1990, 183/1990, 81/1991, 23/1992; sull'applicabilita' dell'istituto della restituzione nel termine nel procedimento di applicazione della pena su richiesta: S. n. 101/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI PER FATTO DIVERSO O PER REATO CONCORRENTE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DI GIUDIZIO ABBREVIATO - INAMMISSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI DI ERRORE DEL PUBBLICO MINISTERO OVVERO NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO ABBIA, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, AVANZATO TALE RICHIESTA, NON ACCOLTA PER DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Pur essendo censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la preclusione per l'imputato all'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento nel caso di errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui e' incorso il pubblico ministero, con riferimento al giudizio abbreviato la questione va tuttavia dichiarata inammissibile poiche' -come gia' rilevato dalla Corte in giudizio su analoga questione- la scelta di un meccanismo di trasformazione del rito, come auspicato dal giudice rimettente, oltre che opinabile da un punto di vista tecnico-sistematico data l'inconciliabilita' di tale procedura del giudizio abbreviato con quella dibattimentale, non puo' ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni attinenti alla sfera della discrezionalita' legislativa (quali la possibilita' di applicazione della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all'esito del dibattimento verificati i presupposti suddetti ovvero la preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 520 e 516 cod. proc. pen.). - S. n. 129/1993. V. anche la precedente massima C. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 520 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INAMMISSIBILITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELL'IMPUTATO DA COMPIERSI AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DEFLATTIVO DEI PROCEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.
Riguarda ancheart. 519 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI DEL P.M. - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE, PER L'IMPUTATO, SOLO "A NORMA DELL'ART. 507" (ASSOLUTA NECESSITA') - CONTESTAZIONE DI "FATTO DIVERSO" - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE PER IL P.M. E LE ALTRE PARTI PRIVATE - INCONGRUITA' DI TALE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio e' in primis rimesso all'iniziativa delle parti, e' incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attivita' probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attivita' dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); cosi' come e' contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parita' con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
Riguarda ancheart. 519 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL P.M. DI INTEGRAZIONE O MODIFICA DEL FATTO-REATO COME CONTESTATO NEL DECRETO DI CITAZIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, per essere del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo, nell'impugnativa proposta, alla disciplina dell'art. 516 cod.proc.pen., la quale attiene non all'incompleta enunciazione del fatto-reato nel decreto di citazione, come lamentato dal giudice 'a quo', ma alla fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione.