Art. 577 c.p.p.Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

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La persona offesa costituita parte civile puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 9 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art577 · fonte su Normattiva