Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione
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L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
- a)i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b)le richieste;
- c)i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva