Art. 581 c.p.p.Forma dell'impugnazione

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1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':

  • a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  • b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  • c)delle richieste, anche istruttorie;
  • d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

Testo vigente dal 19 ottobre 2021 al 30 dicembre 2022 · versione 269 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art581 · fonte su Normattiva