Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione
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1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
- a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c)delle richieste, anche istruttorie;
- d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
Testo vigente dal 19 ottobre 2021 al 30 dicembre 2022 · versione 269 su Normattiva