Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione
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Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 19 ottobre 2021 · versione 240 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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5 versioni dal 1988
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI - Disciplina di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla l. n. 114 del 2024, vigente dal 25 agosto 2024 – Applicabilità alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 – Sussistenza. IMPUGNAZIONI – Onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen – Richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio – Sufficienza – Condizioni.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Appello - Causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Omessa dichiarazione prima della celebrazione del giudizio – Possibilità di rilevarla in esito alla sua celebrazione – Condizioni.
La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la causa di inammissibilità dell’appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata personalmente all’imputato.
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la causa di inammissibilità dell’appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata personalmente all’imputato.
Collegamenti
Art. 342 — Forma dell'appello
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione…
Art. 190 — Forma e contenuto dell'appello
1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato. 2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con…
Art. 201 — Forma della domanda e procedimento
1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, …
Art. 40 — Contenuto del ricorso
… contenere distintamente: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la …
Art. 434 — Deposito del ricorso in appello
Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in…
Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art581 · fonte su Normattiva