Art. 581 c.p.p.Forma dell'impugnazione

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L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':

  • a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  • b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  • c)delle richieste, anche istruttorie;
  • d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. (( L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. )) ((1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.)) ((290)) ((1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.)) ((290))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024 · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art581 · fonte su Normattiva