Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
- a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c)delle richieste, anche istruttorie;
- d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114)). Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore ((di ufficio)) e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 290
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
290Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 25 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 306 su Normattiva