Art. 593 c.p.p.Casi di appello

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Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art593 · fonte su Normattiva