Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Appello contro le sentenze di condanna - Potere del pubblico ministero di proporlo - Limitazione alle sentenze che modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato - Denunciata violazione dei principi di parità tra le parti processuali, di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Messina in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La limitazione indicata non è incompatibile con il principio di parità delle parti, in quanto persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'an, la "domanda di punizione", senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando quindi contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al quantum della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato; il p.m., inoltre, resta pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Cassazione sulla motivazione che sorregge il dosaggio della pena mediante il ricorso immediato. Infondate sono anche le censure di violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che non è riferibile all'attività giurisdizionale, e della funzione rieducativa della pena, parametro non pertinente alla tematica della limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero. ( Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 85 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991 ). Per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019, n. 91 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 66 del 2014 ). La funzione rieducativa della pena non postula imprescindibilmente che sia assicurato un controllo di merito sulla quantificazione della sanzione operata dal giudice di primo grado, intesa a evitare che siano inflitte pene sproporzionate per difetto. ( Precedente citato: sentenza n. 155 del 2019 ).
sentenza 34/2020massima n. 42627 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 11/2018
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo di norme processuali - Ininfluenza nel giudizio a quo in ragione del principio tempus regit actum.
Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo. Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 573 Codice di procedura penaleart. 579 Codice di procedura penale
Thema decidendum - Questioni di costituzionalità proposte dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., sono dichiarate inammissibili - in quanto non sollevate dal giudice rimettente - le questioni proposte dalle parti costituite in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, alla direttiva n. 2014/42/UE e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 573 Codice di procedura penaleart. 579 Codice di procedura penale
Processo penale - Confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 disposta con sentenza di primo grado - Facoltà dei terzi, incisi nel loro diritto di proprietà, di proporre appello avverso il solo capo contenente la relativa statuizione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla confisca di prevenzione, lesione del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Inadempimento da parte del giudice a quo del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992). Il giudice a quo ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado.
Riguarda ancheart. 573 Codice di procedura penaleart. 579 Codice di procedura penale
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza e di parità delle parti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui esclude la possibilità per l'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, il secondo, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», sia dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile», con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.
sentenza 26/2009massima n. 33146 Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurato, in relazione ai medesimi parametri, ove prevede che gli appelli proposti prima della entrata in vigore della novella sono da dichiararsi inammissibili. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate, con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. - La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella è dichiarato inammissibile. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità v., citate, ex multis , ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269/2008.
sentenza 72/2009massima n. 33238 Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Appello proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per l'imputato di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi, 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo , considerato che trattasi di appello avverso sentenza di condanna emessa dal giudice di pace, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una disposizione diversa da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150/2008.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il secondo, nella parte in cui prevede che gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza non impugnabile. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 449, 415 e 269/2008.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello dell'imputato - Appello avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda (o con pena alternativa) - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Violazione dei principi di parità delle parti, di eguaglianza e di ragionevolezza e contrasto con il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di censura ulteriore.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. La categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi dell'imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità, o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato (ad esempio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di attenuanti, il proscioglimento per perdono giudiziale etc.). La norma censurata, accomunando nel medesimo regime situazioni fortemente diverse, nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando queste attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di appellare sia la sentenza di condanna, anche quando abbia solo parzialmente recepito le richieste dell'accusa, sia, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007, le sentenze di proscioglimento, ed a fronte dell'analogo potere riconosciuto alla parte civile. Tale assetto, decisamente asimmetrico, risulta lesivo del principio di parità delle parti, poiché non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, al quale la facoltà di appello dell'imputato risulta collegata. E' assorbito l'ulteriore profilo relativo all'asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Sull'idoneità anche delle sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato v., citate: sulle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato che presuppongono un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, sentenze n. 249/1989, n. 922/1988, n. 299/1985, n. 224/1983, n. 53/1981, n. 72/1979, n. 73/1978, n. 70/1975; sul proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sentenza n. 200/1986; sul difetto di imputabilità, sentenza n. 140/1989. V. anche, citata, sentenza n. 151/1967. - La sentenza n. 26/2007, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l'ipotesi di novum probatorio.
sentenza 85/2008massima n. 32239 Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006
Processo penale - Appello dell'imputato - Inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa - Possibilità di dichiarare l'incostituzionalità della relativa previsione in via consequenziale - Soluzione «creativa» che porterebbe ad un risultato estraneo alla 'voluntas legis'.
Dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 vanno escluse le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola ammenda. Infatti, il legislatore, nel prevedere una sia pur limitata possibilità di appello delle sentenze di proscioglimento, non ha reintrodotto la previsione di cui al previgente art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che dichiarava inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e ciò nonostante il nuovo art. 593, comma 3, cod. proc. pen. continui a prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali sia stata comminata solo l'ammenda: tale soluzione, se può avere una giustificazione per il pubblico ministero, non è, invece, razionale in relazione all'imputato, ammesso ad appellare la sentenza di proscioglimento e non quella di condanna. Occorre evitare che la rimozione, ad opera della presente sentenza, della condizione posta dalla legge n. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato - condizione legata alle nuove prove decisive - generalizzi detta incongruenza: a ciò non si può far fronte tramite lo strumento della declaratoria di illegittimità consequenziale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen, consentendo all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna alla sola ammenda, in quanto questa soluzione "creativa" determinerebbe un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis .
sentenza 85/2008massima n. 32240 Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006
Processo penale - Pronunce di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pene alternative - Appellabilità da parte del Pubblico Ministero - Dissimmetria di poteri rispetto all'imputato, cui l'appello rimane precluso, fatta eccezione per le ipotesi 'ex' art. 603, comma 2, cod. proc. pen., pur a seguito di intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Inutilizzabilità della dichiarazione di incostituzionalità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953) per la disomogeneità delle fattispecie - Segnalazione al legislatore dell'opportunità di intervenire.
A seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, si deve segnalare al legislatore l'opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, escludendo l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, non essendo possibile applicare l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la non omogeneità delle fattispecie.
sentenza 85/2008massima n. 32242 Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della stessa legge, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e prevedono l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Infatti, i rimettenti sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non devono fare applicazione nei giudizi a quibus , considerato che trattasi di appelli avverso sentenze - di non luogo a procedere e di assoluzione a seguito di abbreviato - il cui regime di impugnazione è disciplinato da norme diverse da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 79/2008 e n. 461/2007.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen, se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, ove prevede che l'appello già proposto dal pubblico ministero viene dichiarato inammissibile: conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006
Processo penale - Sentenze di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cod. proc. pen., come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, premesso che la rilevanza della questione è limitata all'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 10 della legge n. 46 del 2006, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata dichiarata, con la sentenza n. 320 del 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce della citata sentenza.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 443 Codice di procedura penaleart. 2 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Devono essere restituiti gli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione la Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. - Sulla stessa questione di legittimità costituzionale v., citate, sentenza n. 26/2007 ed ordinanze n. 32/2007 e n. 3/2008.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in combinato disposto con l'art. 593 del codice di procedura penale, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, in quanto i giudici rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate - idonee a rendere le disposizioni impugnate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. La premessa interpretativa sulla base della quale sono state sollevate le questioni non trova conferma nel diritto vivente ed anzi la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, così come, in ordine alla disciplina transitoria, si è affermato, da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque l'inammissibilità dell'appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 1 - evocata dai giudici a quibus - nello stabilire che la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale principio tempus regit actum , tipico della materia processuale. - Sull'onere per i giudici rimettenti di sperimentare soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.
Riguarda ancheart. 576 Codice di procedura penaleart. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice di rito, nonché del citato art. 6, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui escluderebbero, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni proposte senza una preventiva verifica della possibilità di altre opzioni interpretative, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - Su questione analoga v., citate, ordinanze n. 3/2008 e n. 32/2007.
Riguarda ancheart. 576 Codice di procedura penaleart. 6 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Va disposta la restituzione ai rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive- e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, con sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende opportuno un nuovo esame delle questioni. - V., citata, sentenza n. 26/2007.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della parità delle parti nel processo nonché dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10 della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consentono l'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e applicano tale regime anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 1 della legge suddetta nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nei giudizi a quibus .
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Mancata previsione, tra le eccezioni alla inappellabilità, della omessa ed erronea valutazione della prova decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del giusto processo, nonché lamentata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello». Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.
Riguarda ancheart. 1 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006