Art. 593 c.p.p.Casi di appello

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(( Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso. Sono ((in ogni caso)) inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda ((e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa)). 148 149

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte costituzionale

148

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".

Successivamente la Corte costituzionale

149

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.

Testo vigente dal 6 marzo 2018 al 30 dicembre 2022 · versione 246 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art593 · fonte su Normattiva