Art. 593 c.p.p.Casi di appello

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Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. (( Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. ))

Testo vigente dal 4 maggio 2001 al 9 marzo 2006 · versione 122 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art593 · fonte su Normattiva